19/03/2007 16:12:44

Opuscoli

Vorrei sapere T.F.R. - Conferimento del T.F.R.

Conferimento del TFR

Qui troverete una raccolta di domande e relative risposte, chiamato"VORREI SAPERE T.F.R.", che potrà essere utile strumento per la scelta del conferimento del TFR, preparato da Paolo Pedrotti.

FIBA CISL


Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del TFR?
La scelta se mantenere in azienda il TFR ovvero destinarlo ad una forma pensionistica complementare deve essere effettuata:
entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2007;
entro sei mesi dalla data di assunzione se questa è successiva al 1° gennaio 2007.


Cosa succede se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta entro il termine previsto?
Scatta il meccanismo del silenzio/assenso: il TFR viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione.


La scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare è revocabile?
No.


La scelta di non conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare è revocabile?
Si, in un qualsiasi momento successivo.


Cosa succede al TFR già maturato in azienda alla data del 31.12.2006?
Il TFR già accantonato in azienda non viene assolutamente toccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo le attuali regole; la scelta riguarda solo il TFR maturando, cioè il TFR che matura dal 1° gennaio 2007.


Cosa succede se si decide di non destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare e si lavora in un'azienda che occupa meno di 50 addetti?
Il TFR futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale.


Cosa succede se decido di non destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare e lavoro in un'azienda che occupa almeno 50 addetti?
Il TFR maturando viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS per conto dello stato.


In caso di versamento del TFR all'INPS, per mancato conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare in azienda con almeno 50 addetti, cosa cambia rispetto alla situazione attuale?
Cambia soltanto il soggetto che gestisce il TFR maturando, che non è più l'azienda, ma l'INPS per conto dello stato. Tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato dalle regole attuali.


Se il TFR è versato all'INPS a chi si deve presentare la richiesta di liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione?
La richiesta deve essere presentata come di consueto al datore di lavoro anche per quel che riguarda il TFR versato all'INPS. Il datore di lavoro, infatti, si sostituisce all'INPS per quel che concerne l'adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore, salvo poi conguagliare quanto anticipato con i versamenti previdenziali che è tenuto ad effettuare nei confronti dell'INPS.


Quando il lavoratore si considera già occupato alla data del 28 aprile 1993?
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per una settimana) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).


Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al TFR maturando il lavoratore già occupato alla data del 28 aprile 1993 e non ancora iscritto ad una forma di previdenza complementare?
Può scegliere tra:
conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale nella misura del 100%, oppure nella misura prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o infine, in assenza di previsioni, nella misura minima del 50%;
non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare; in questo caso il TFR resta in azienda se questa occupa meno di 50 dipendenti, altrimenti viene versato all'INPS.


Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già occupato alla data del 28 aprile 1993 e non ancora iscritto ad una forma di previdenza complementare non decide nulla in merito al TFR maturando?
Il TFR viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione, a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell'accordo aziendale.


Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al TFR maturando il lavoratore già occupato alla data del 28 aprile 1993 e già iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro?
Può scegliere tra:
conferire il TFR ancora disponibile (cioè la quota che non viene ancora versata al fondo pensione) al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto;
non conferire il TFR residuo al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto: in questo caso il TFR resta in azienda se questa occupa meno di 50 dipendenti, altrimenti viene versato all'INPS.
Attenzione: il lavoratore in questione non può conferire il TFR ancora disponibile ad una forma pensionistica individuale.


Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già occupato alla data del 28 aprile 1993 e già iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro non decide nulla in merito al TFR maturando?
Avviene il conferimento tacito (scatta il meccanismo del silenzio/assenso): il datore di lavoro provvede a versare il TFR al fondo pensione al quale il lavoratore in questione è già iscritto.


Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in relazione al TFR maturando il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal suo contratto collettivo?
Può scegliere tra:
conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale;
non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il TFR resta in azienda se questa occupa meno di 50 dipendenti, altrimenti viene versato all'INPS.


Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal suo contratto collettivo non decide nulla in relazione al TFR maturando?
Il TFR viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell'accordo aziendale.


Cosa deve fare il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 già iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?
Assolutamente nulla, poiché non ha più TFR disponibile presso il datore di lavoro, dal momento
che già lo versa integralmente al fondo pensione.


Cosa succede al TFR del lavoratore silente se esistono più forme pensionistiche applicabili alla sua azienda?
Il TFR viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda in questione, a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Quando non è possibile applicare neppure tale criterio il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando a FondINPS, la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS.


Cosa succede se un contratto collettivo non prevede la partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva?
Il lavoratore può comunque destinare il proprio TFR maturando ad una forma pensionistica individuale. Se non dice nulla nel termine di sei mesi, il TFR viene conferito tacitamente a FondINPS, la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS.


A cosa serve FondINPS, la forma di previdenza complementare residuale istituita presso l'INPS?
Serve a raccogliere il TFR maturando che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale e che non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica complementare collettiva per mancanza di un'esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero settore ovvero per la mancata previsione dell'inclusione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo, ovvero perché la forma pensionistica non si è adeguata alla normativa per il recepimento del TFR dei silenti.
A tale forma pensionistica può essere eventualmente versata anche la contribuzione individuale.


Se si conferisce solo il TFR ad una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo?
No.


Se si conferisce al fondo pensione negoziale solo il TFR si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
No, per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve dichiarare di voler contribuire con un proprio versamento: in altre parole occorre iscriversi esplicitamente alla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo.


Se si decide di contribuire quanto si deve versare?
L'ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accordo collettivo di lavoro. Ovviamente il lavoratore può decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.


Si può aderire ad una forma pensionistica negoziale senza versare ad essa il TFR?
No, l'adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire:
con il solo versamento del TFR,
con il conferimento del TFR ed il versamento dei contributi previsti a carico del lavoratore e del datore di lavoro dal contratto collettivo di riferimento.


Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il TFR?
Si.


In che data deve essere effettuato il primo versamento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari (collettive od individuali)?
In data 1° luglio 2007, anche per il TFR riferito a periodi precedenti.


Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari?
Con la periodicità prevista dalle regole stabilite:
dalle fonti istitutive per i fondi negoziali e per le adesioni collettive ai fondi aperti;
dai regolamenti per quel che concerne le adesioni individuali ai fondi aperti o alle polizze assicurative con finalità previdenziale.


Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del TFR maturando al fondo INPS?
Mensilmente.


Nel caso in cui un lavoratore dipendente non si iscriva al fondo pensione ha diritto ad avere in busta paga quanto stabilito a carico dell'impresa nell'accordo per la previdenza complementare?
No. L'obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la loro contribuzione.


In quale misura il TFR è devoluto al Fondo pensione?
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR al Fondo pensione. Negli altri casi (lavoratori di prima occupazione precedente al 28.04.93 e non ancora iscritti a previdenza complementare), le quote di TFR da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere di versare tutto il TFR, o la quota minima definita dalla contrattazione collettiva o, almeno il 50%, nel caso in cui quest'ultima non preveda il versamento del TFR.


Paolo Pedrotti

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