Impianti a fune
Impianti a Fune: firmato il contratto, revocato lo sciopero
FILT FIT UILT SAVT
Segreterie Nazionali
Comunicato unitario
Firmato il contratto nazionale Impianti a Fune 2010/2013
Il giorno 3 gennaio 2011 presso la sede ANEF in Roma è stato sottoscritta l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per gli impianti a fune scaduto il 3° aprile 2010.
Il contratto prevede una durata normativa ed economica di tre anni e decorre dal 1° maggio 2010, la scadenza pertanto, è prevista per il 30 aprile 2013.
L'accordo prevede un aumento economico a regime di Euro 105 al IV livello dell'attuale scala parametrale, così distribuito:
• aumento di Euro 40 mensili lordi dal 1° gennaio 2011;
• aumento di Euro 35 mensili lordi dal 1° gennaio 2012;
• aumento di Euro 30 mensili lordi dal 1° gennaio 2013.
Per il periodo 1° maggio 2010 - 31 dicembre 2010 viene riconosciuta, per i lavoratori in forza al 1° gennaio 2011, una somma di Euro 20 per ciascun mese, per un importo complessivo massimo di Euro 160 lordi al IV livello dell'attuale scala parametrale. Detto importo sarà rapportato ai mesi di reale presenza in azienda, considerando per mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, e sarà corrisposto il 50% nel mesi di gennaio 2011 e il restante 50% a marzo 2011.
La indennità sostitutiva mensa è incrementata di euro 9,51 passando da euro 15,49 ad euro 25.
La indennità domenicale è incrementata di euro 3,77 passando dagli attuali 8,23 ad euro 12.
Al lavoratore a tempo determinato che nel periodo di vigenza contrattuale avrà maturato un periodo di servizio di almeno 12 mesi, verrà corrisposto ad aprile 2013 un incentivo di fidelizzazione pari ad euro 200 lordi.
Dal 1° maggio 2012 ai lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione di II livello verrà corrisposto una somma di euro 15 mensili lordi a titolo di elemento perequativo aziendale.
Il contributo a carico dell'azienda per la Previdenza Complementare è aumentato di uno 0,50% dal 1à gennaio 2011.
Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro è integrato al 100% dall'azienda a partire dal 4° giorno e non più dall'8° come precedentemente previsto.
Il trattamento di maternità e stato rivisto, riconoscendo il diritto all'integrazione al 100% della retribuzione a carico dell'azienda per la durata complessiva del congedo pari a 5 mesi, lo stesso diritto è stato altresì esteso anche agli ulteriori 3 mesi in caso di interdizione anticipata del lavoro ai sensi dell'art.17 Dlgs. 151.
E' stato rafforzato il diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori a tempo determinato ed è stata riconosciuta maggiore forza al diritto al part-time per i lavoratori che hanno necessità di assistere i figli fino al 3°anno di età.
Nella parte normativa hanno trovato nuova formulazione il capitolo delle relazioni sindacali - Osservatorio Nazionale e quello relativo alla contrattazione di II livello.
Le parti hanno subordinato la validità dell'accordo all'approvazione da parte dei rispettivi organi associativi.
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